(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 dell'11 giugno 2008 IL CONSIGLIO REGIONALE - L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche all'art. 7 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale). 1. Alla rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006, dopo le parole: «Misure di salvaguardia» sono inserite le seguenti: «in ambito venatorio». 2. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006, e' sostituito dal seguente: «1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) vigono i seguenti divieti: a) esercizio dell'attivita' venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonche' con l'eccezione della caccia agli ungulati; b) effettuazione della preapertura dell'attivita' venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati; c) esercizio dell'attivita' venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE; d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonche' nel raggio di 150 metri dalle rive piu' esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009; e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attivita' di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi e' comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus); f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula); h) svolgimento dell'attivita' di addestramento di cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto regionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)); i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonche' ampliamento di quelle esistenti; j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.».