(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
           della Regione Liguria n. 5 dell'11 giugno 2008

          IL CONSIGLIO REGIONALE - L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
                        DELLA REGIONE LIGURIA
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga

la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

Modifiche  all'art.  7  della  legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35
(Attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE, del 2
aprile  1979,  sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di
          salvaguardia per le Zone di protezione speciale).


   1. Alla rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006, dopo
le  parole:  «Misure  di salvaguardia» sono inserite le seguenti: «in
ambito venatorio».
   2.  Il  comma  1  dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006, e'
sostituito dal seguente:
   «1.  Nelle  Zone  di  protezione  speciale (ZPS) vigono i seguenti
divieti:
    a)  esercizio  dell'attivita'  venatoria nel mese di gennaio, con
l'eccezione  della  caccia  da  appostamento  fisso e temporaneo e in
forma  vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio,
alla settimana, nonche' con l'eccezione della caccia agli ungulati;
    b)  effettuazione della preapertura dell'attivita' venatoria, con
l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
    c)   esercizio   dell'attivita'  venatoria  in  deroga  ai  sensi
dell'art.  9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva comunitaria n.
79/409/CEE;
    d)  utilizzo  di  munizionamento  a pallini di piombo all'interno
delle  zone  umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e
lagune  d'acqua  dolce,  salata, salmastra, nonche' nel raggio di 150
metri  dalle  rive  piu'  esterne  a partire dalla stagione venatoria
2008/2009;
    e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento
dell'attivita' di controllo demografico delle popolazioni di corvidi.
Il  controllo  demografico  delle  popolazioni di corvidi e' comunque
vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);
    f)  effettuazione  di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio,
ad  eccezione  di  quelli  con  soggetti appartenenti a sole specie e
popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone
di  ripopolamento  e  cattura,  o  dai  centri  pubblici e privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul
medesimo territorio;
    g)  abbattimento  di  esemplari  appartenenti alle specie pernice
bianca  (Lagopus  mutus),  combattente  (Philomacus  pugnax), moretta
(Aythya fuligula);
    h)  svolgimento dell'attivita' di addestramento di cani da caccia
prima  del  1  settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.
Sono  fatte  salve  le  zone  di cui all'art. 10, comma 8, lettera e)
della  legge  n.  157/1992  sottoposte  a  procedura  di  valutazione
positiva  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  8  settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione
della  direttiva  92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali   e   seminaturali,   nonche'  della  flora  e  della  fauna
selvatiche)  e  successive modificazioni, entro la data di emanazione
dell'atto  regionale  di  cui  all'art.  3,  comma 1, del decreto del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare del
17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure
di  conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a
Zone di protezione speciale (ZPS));
    i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento
dei  cani  e  per  le  gare  cinofile,  nonche' ampliamento di quelle
esistenti;
    j)  distruzione  o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri
di uccelli.».